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Modello 231

Il Modello Organizzativo e di Gestione adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Cos'è il Modello 231

A.M. S.R.L. ha adottato un Modello Organizzativo e di Gestione ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, finalizzato a prevenire la commissione dei reati previsti dalla normativa e a definire regole di condotta per amministratori, dipendenti e collaboratori.

Organismo di Vigilanza

Il rispetto del Modello è verificato da un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Codice di Comportamento Aziendale

Il Modello si integra con il Codice di Comportamento Aziendale, che stabilisce i principi di diligenza, lealtà, correttezza e rispetto della dignità delle persone a cui si ispira l'attività di A.M. S.R.L.

Modello 231 — Parte GeneraleAdottato dal CdA il 26/08/2021
Codice EticoApprovato dal CdA il 26/08/2021

Whistleblowing — segnalazione di illeciti

A.M. S.r.l. considera la legalità, la trasparenza e la correttezza dei comportamenti elementi fondanti del proprio modo di lavorare. Per questo mette a disposizione un canale di segnalazione interno, sicuro e riservato, attraverso il quale chiunque operi nel nostro contesto lavorativo può segnalare violazioni di cui sia venuto a conoscenza.

Il canale è conforme al D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, che ha recepito in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali, e alle Linee guida ANAC in materia (delibera n. 311 del 12 luglio 2023 sulle segnalazioni esterne, aggiornata con delibera n. 479 del 26 novembre 2025; Linee guida n. 1/2025 sui canali interni, delibera n. 478 del 26 novembre 2025).

Segnalare non è un atto contro l'azienda: è uno strumento di prevenzione che consente di intervenire tempestivamente e di proteggere le persone, il lavoro e la reputazione di tutti.

Che cosa si può segnalare

Sono segnalabili comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente. Per gli enti privati come A.M. S.r.l. la legge delimita l'ambito delle violazioni segnalabili a:

  • condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società;
  • illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione di atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza di alimenti e mangimi, salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata, protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni in materia di concorrenza, aiuti di Stato e imposta sulle società;
  • atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni previste dagli atti dell'Unione nei settori sopra indicati.

La segnalazione può riguardare violazioni già commesse, in corso, oppure non ancora commesse ma delle quali si abbiano elementi concreti per ritenere che possano verificarsi. Sono segnalabili anche gli elementi relativi a condotte volte a occultare tali violazioni.

Nel dubbio, segnala comunque: se non sei certo che la situazione rientri in queste categorie, sarà il Gestore delle Segnalazioni a effettuare la valutazione di competenza.

Che cosa non può essere segnalato

Il canale whistleblowing non è la sede adatta per:

  • contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale, che attengono esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro o ai rapporti con figure gerarchicamente sovraordinate (per queste situazioni sono disponibili gli ordinari canali aziendali: Responsabile di Area, Ufficio Risorse Umane, Direzione);
  • mere irregolarità, cioè comportamenti impropri che non integrano nessuna delle violazioni sopra elencate — possono però costituire elementi concreti che fanno ragionevolmente ritenere che una violazione sia stata o stia per essere commessa: in tal caso la segnalazione è ammissibile;
  • segnalazioni già disciplinate in via obbligatoria da normative settoriali specifiche indicate dalla legge, e segnalazioni in materia di sicurezza nazionale.

Chi può segnalare

Può presentare una segnalazione qualunque persona fisica che sia venuta a conoscenza della violazione nell'ambito del proprio contesto lavorativo con A.M. S.r.l.:

  • dipendenti della Società;
  • collaboratori, consulenti e lavoratori autonomi che operano presso la Società;
  • lavoratori e collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni, servizi o opere in favore della Società;
  • volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
  • soci e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche se esercitate di mero fatto.

La tutela si applica anche quando il rapporto di lavoro non è ancora iniziato o è già terminato, purché le informazioni siano state acquisite durante il processo di selezione, la fase precontrattuale, il periodo di prova o il rapporto di lavoro ormai concluso.

Chi altro è protetto

Le tutele contro le ritorsioni si estendono anche a:

  • i facilitatori, cioè le persone che operano nel medesimo contesto lavorativo e che assistono il segnalante nel processo di segnalazione;
  • le persone del medesimo contesto lavorativo legate al segnalante da stabile legame affettivo o da rapporto di parentela entro il quarto grado;
  • i colleghi che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e hanno con il segnalante un rapporto abituale e corrente;
  • gli enti di proprietà del segnalante, per i quali lavora o che operano nel medesimo contesto lavorativo.

A queste figure non si applica l'inversione dell'onere della prova, prevista dalla legge a beneficio della sola persona segnalante.

Le tutele previste

Riservatezza. L'identità del segnalante e ogni informazione da cui possa desumersi, anche indirettamente, sono protette e non possono essere rivelate senza il suo consenso espresso, salvo i casi previsti dalla legge. La segnalazione è sottratta al diritto di accesso agli atti; la riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte e di quelle menzionate è comunque garantita fino alla conclusione dei procedimenti avviati.

Divieto di ritorsione. È vietata qualsiasi ritorsione conseguente alla segnalazione: licenziamento, sanzioni disciplinari, demansionamento, mancata promozione, trasferimento, mutamento di mansioni, modifiche dell'orario, mancato rinnovo di un contratto a termine, discriminazioni, intimidazioni, danni reputazionali o economici. Gli atti ritorsivi sono nulli e chi li subisce ha diritto alla reintegrazione e al risarcimento.

Inversione dell'onere della prova. In caso di contenzioso, spetta al datore di lavoro dimostrare che le misure adottate nei confronti del segnalante sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione.

Segnalazioni anonime. Le segnalazioni anonime sono prese in carico e istruite se sufficientemente circostanziate. Se il segnalante anonimo viene successivamente identificato e subisce ritorsioni, gode comunque delle tutele di legge.

Come segnalare: il canale interno

Il destinatario delle segnalazioni è il Gestore delle Segnalazioni (GDS) della Società, soggetto autonomo e specificamente formato.

  • Piattaforma online — modalità consigliata, disponibile 24 ore su 24 e garantita da protocolli di crittografia: segnala.amsrl.org
  • Telefono0141 959156, selezione 9, dal lunedì al venerdì, 8.30–12.30 e 14.00–18.00.
  • Incontro diretto — su richiesta della persona segnalante, è possibile fissare un incontro in presenza con il GDS entro un termine ragionevole, in un luogo idoneo a garantire la riservatezza.

Le segnalazioni orali vengono documentate per consentire la corretta istruttoria: mediante registrazione, solo previo consenso esplicito del segnalante, oppure — in mancanza di consenso — mediante resoconto dettagliato della conversazione o verbale sottoscritto dal segnalante, che può verificarne, rettificarne e confermarne il contenuto.

Prima di procedere ti invitiamo a leggere le linee guida operative.

Come scrivere una segnalazione efficace

Una segnalazione utile è una segnalazione circostanziata. Per quanto possibile, indica:

  • che cosa è accaduto, con una descrizione chiara dei fatti;
  • quando e dove si è verificato;
  • chi è coinvolto e in quale ruolo;
  • come sei venuto a conoscenza dei fatti;
  • eventuali documenti, immagini o altri elementi a supporto.

Tempi di gestione

FaseTermine
Avviso di ricevimento al segnalanteentro 7 giorni dalla ricezione
Interlocuzione e istruttoriain corso di procedimento
Riscontro sull'esitoentro 3 mesi dall'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, dalla scadenza dei 7 giorni

Il canale esterno (ANAC)

La segnalazione può essere trasmessa direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione quando:

  • il canale interno non è attivo, oppure non è conforme a quanto previsto dalla legge;
  • è già stata presentata una segnalazione interna che non ha avuto seguito;
  • vi è fondato motivo di ritenere che una segnalazione interna non avrebbe efficace seguito o esporrebbe al rischio di ritorsioni;
  • vi è fondato motivo di ritenere che la violazione costituisca un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Portale ANAC: whistleblowing.anticorruzione.it

All'ANAC vanno inoltre comunicate le ritorsioni eventualmente subite a causa di una segnalazione.

La divulgazione pubblica

La divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni (stampa, mezzi elettronici, mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone) è tutelata solo quando:

  • è già stata effettuata una segnalazione interna ed esterna, o direttamente esterna, senza riscontro nei termini di legge;
  • vi è fondato motivo di ritenere che la violazione costituisca un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  • vi è fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna comporti rischio di ritorsioni o non abbia efficace seguito, ad esempio per il rischio di occultamento o distruzione di prove, o per il timore fondato di collusione di chi riceve la segnalazione.

Resta sempre possibile presentare denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Condizioni per accedere alle tutele

Le protezioni di legge si applicano se, al momento della segnalazione, della denuncia o della divulgazione pubblica, la persona ha ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni siano vere e che rientrino nell'ambito di applicazione della normativa.

I motivi che hanno indotto a segnalare sono irrilevanti ai fini della tutela. Le protezioni non si applicano invece quando sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per diffamazione o calunnia, o la sua responsabilità civile per dolo o colpa grave.

Trattamento dei dati personali

Le segnalazioni sono gestite nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003. I dati sono trattati esclusivamente per la gestione della segnalazione, da personale autorizzato e specificamente istruito, e conservati per il tempo necessario e comunque non oltre cinque anni dalla comunicazione dell'esito.

Informativa completa: Informativa trattamento dati personali — Whistleblowing

Documenti utili

Linee guida — segnalazione di condotte illecitePDF
Informativa privacy — WhistleblowingPDF